Onorevoli Colleghi! - In parallelo con la costituzione delle comunità montane, elevate a individuale dignità con il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ravvisa la necessità di elaborare uno strumento legislativo ad hoc che riunisca quei comuni che condividono una fascia costiera con caratteristiche morfologiche, ambientali e culturali omogenee. Tali comuni infatti, come anche i comuni montani, sono accomunati da tematiche specifiche e ad essi peculiari, inerenti appunto alla morfologia del loro territorio. La difficoltà di dare una definizione esatta di fascia costiera, problema culturale che attraversa tutto il dibattito del Coastal Zone Management nella comunità scientifica mondiale, costringe a considerare, come fattore discriminante per l'adesione o meno alle comunità marine costiere, la presenza di almeno un tratto di litorale nel territorio comunale, valutazione di tipo congiunto morfologico-amministrativo. Sulla base di tale considerazione, certamente da un lato riduttiva, ma in ogni caso chiarificante, e della crucialità strategica dei sistemi costieri nel nostro Paese, l'erezione di tali comunità, risultanti dall'aggregazione di più comuni, in enti locali speciali diviene importante per la tutela degli interessi di quelle popolazioni (circa 43 milioni di cittadini) che sulle coste risiedono.
Tematiche come la gestione integrata dei litorali, anche alla luce della raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa, la pesca e le cooperative, la gestione turistico-ricreativa del litorale, la navigazione da diporto e la piccola portualità necessitano infatti di una gestione che non può essere affidata ai singoli comuni costieri, o ad